le nuove norme

Trattamento dati sanitari in emergenza: che cambia col decreto coronavirus

Il DPCM del 9 marzo 2020 che rende tutta l’Italia zona protetta ha notevoli impatti anche sulla privacy, per il trattamento dei dati personali particolari per finalità di emergenza sanitaria. Esaminiamo lo stato dell’arte della recentissima normativa, D.L. n. 14/2020

Pubblicato il 11 Mar 2020

Gennaro Maria Amoruso

Avvocato e data protection officer in aziende sanitarie pubbliche

Chiara Ponti

Avvocato, Privacy Specialist & Legal Compliance e nuove tecnologie – Baccalaureata

Anitec-Assinform: le tecnologie emergenti nella sanità digitale

La situazione di ermegenza sanitaria per il coronavirus determina in questi giorni un’attività di trattamento dati che, fino a poco tempo fa, poteva essere considerata come un’ipotesi remota, quasi di scuola.

Ossia quella prevista dall’art. 9 par. 2 lett. i) del Regolamento (UE) 2016/679 che testualmente recita: «il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale».

Molti interpreti si sono accorti di questa disposizione alla lettura del Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19” pubblicato in G.U. n. 62, il 9 marzo 2020, ed in vigore dal 10 marzo 2020.

Per comprendere cosa cambia, in questa particolare situazione, per il trattamento dei dati personali particolari, per finalità di emergenza sanitaria, esaminiamo allora lo stato dell’arte della recentissima normativa.

Cosa (apparentemente) cambia

Occorre precisare che cambia poco o nulla per il trattamento dei dati per finalità e per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica.

Infatti, nel Decreto Legge n. 14/20, all’art. 14, viene ripreso quanto già previsto nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito O.C.D.P.C.) n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata in G.U. n. 32 in data 8 febbraio 2020 rispetto alla quale, la nostra Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, aveva espresso parere favorevole con Provvedimento n. 15 del 2 febbraio 2020, a cui si rinvia.

Con l’O.C.D.P.C. succitata è stata consentita la possibilità di realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, dei dati personali/dei dati particolari ed anche giudiziari necessari per l’espletamento della funzione di Protezione Civile, connessa all’insorgenza delle patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Questo ha consentito, ove necessario — e da un mese a questa parte — un flusso di scambio di dati tra i soggetti individuati dal Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, meglio noto come Codice della Protezione Civile, agli artt. 4 e 13.

Tali soggetti sono rappresentati da tutti i componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile e delle Strutture Operative ad esso connesse.

Ma non è tutto.

Immaginiamo, infatti, che nel periodo antecedente al D.L. 14/2020 si fosse verificato uno scambio ed un flusso di dati anche particolari tra Titolari del trattamento operanti nella sanità pubblica e le autorità di pubblica sicurezza ovvero ancora con le autorità locali e comunali, questo era legittimo?

Certo che sì!

Da oggi, vieppiù; considerato che detta disposizione, contenuta nell’O.C.D.P.C., assurge a rango prescrittivo ancor più rilevante passando da esser contenuta in una fonte normativa secondaria, ad una fonte normativa primaria, quale è il Decreto Legge.

L’art. 14 del D.L. 14/20

Si tratta di una norma che chiarisce, ed in qualche modo cristallizza, quella che è una necessità dei soggetti pubblici — ma non di meno privati — il flusso e l’interscambio dei dati.

Si tratta di un flusso unico essendo un (flusso) di interscambio tra Enti. Si pensi, ad esempio, alla comunicazione tra Prefetto e Questore in ordine ai dati di un individuo, purché ai fini di sorveglianza sanitaria utile ai fini di sapere — in un contesto emergenziale — dove abita, a quale nucleo familiare appartenga, chi frequenti, eccetera.

Non solo. Si rende, altresì, effettivo un bilanciamento tra gli interessi fondamentali di pari rango del nostro Ordinamento: quello della protezione dei dati e quello della salute, propendendo per quest’ultimo, costituzionalmente garantito, sia come diritto fondamentale dell’individuo che della collettività.

Ma, vediamo, cosa dice il decreto nello specifico all’articolo 14 del DL n. 14/20.

Anzitutto, circoscrive l’ambito temporale dell’applicazione di tali norme e riguarda lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, relativo alla emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19.

Al comma I viene esplicitato che, per questo tipo di attività e situazione, il trattamento dei dati particolari e giudiziari si effettua ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 par. 2:

  • lett. g) interesse pubblico;
  • lett. h) finalità di diagnosi terapia e cura;
  • lett. i) protezione da gravi minacce per la salute potendo trattare i dati, relativi alla salute, anche soggetti diversi da coloro che sono tenuti ad un segreto professionale, un segreto d’ufficio o altro obbligo di riservatezza, così come previsto dall’articolo 9 par. 3 del Regolamento (UE) 679/2016.

Al comma II è consentita la trasmissione nonché il flusso dei dati anche a soggetti diversi da quelli individuati nel Codice della Protezione Civile di cui al Decreto Legislativo 1/18.

Il che permette la comunicazione di questa tipologia di dati anche a soggetti (eventualmente) privati, quali i datori di lavoro, al netto del Comunicato Stampa del Garante Privacy del 2 marzo 2020; facendo salva, infatti, l’ipotesi secondo la quale detto trattamento avvenga nei soli casi in cui risulti indispensabile, ai fini delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria, in atto.

Al comma III «i trattamenti di dati personali … sono effettuati nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5 del citato Regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.»

Di grande rilevanza per la protezione dei dati e nello spirito di principi che animano le norme europee, il Decreto Legge riporta e ricorda agli operatori ed agli interpreti del diritto, i ben noti principi di cui all’art. 5 del GDPR, in base al quale effettuare dette attività.

Non solo. Qui vengono altresì in luce altri principi come l’accountability, la privacy by design e by default, per non farsi trovare impreparati in una situazione di emergenza, e via seguitando.

Ne discende che il trattamento dei dati particolari e giudiziari, deve comunque rispettarne la liceità, correttezza e trasparenza, la limitazione delle finalità, la minimizzazione dei dati, l’esattezza.

I dati non potranno essere conservati per un periodo illimitato, bensì contenuto da potersi ravvisare con la fine del periodo di emergenza oppure nei 60 giorni successivi alla raccolta, così come previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020. Naturalmente, il Titolare del trattamento dovrà garantire l’integrità e la riservatezza dei dati adottando misure appropriate, a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Al comma IV leggiamo il dettaglio delle eccezioni che possono essere poste in essere nel trattamento dei dati, avendo necessità di contemperare le esigenze di gestione della drammatica emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

Tra le righe si scorge, poiché ribadita, la preminenza del diritto fondamentale della salute dell’intera collettività, e viene precisato che, ad esempio, le autorizzazioni e le istruzioni al trattamento dei dati (art. 29 del Regolamento UE 2016/679) possono essere fornite in forma semplificata o anche oralmente, così come previsto dall’articolo 2 quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 come riformato dal D. Lgs. 101/2018.

Al comma V si rammenta che l’art. 23 par. 1 lett. e) del Regolamento (UE) 679/2016 consente delle limitazioni degli obblighi di informazione e dei diritti degli interessati, pur nel rispetto dell’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali stesse; trattandosi comunque di una misura proporzionata in una Società democratica posta a salvaguardia di rilevanti interessi pubblici, come quello della salute.

Pertanto, è consentita l’informativa ex art. 13 del citato Regolamento, in forma semplificata e/o in forma orale.

Il che non esime, affatto, anche in un momento del genere, di istruire i propri dipendenti.

Al comma VI, leggiamo la sorte di questi trattamenti nel senso testualmente che «al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell’emergenza, all’ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali».

In altri termini, l’ultimo comma dell’art. 14 è destinato a trattare quella quale sarà la situazione del trattamento dei dati nel momento in cui cesserà lo stato di emergenza’ Ed i soggetti che hanno effettuato queste attività di trattamento adotteranno delle misure idonee a ricondurre il trattamento dei dati personali nell’ambito delle ordinarie competenze delle regole che disciplinano i trattamenti stessi?

Conclusioni

Forse in un momento simile, per quanto drammatico sia, dovremmo chiederci se non occorrerebbe una revisione dell’intera Governance dei dati pensando, soprattutto nel contesto delle strutture sanitarie — qualunque natura abbiano siano esse aziende sanitarie o aziende ospedaliere pubbliche — alla catena dei Responsabili (esterni). Il flusso, come detto potrebbe riguardare chiunque, purché nell’ambito di questi trattamenti particolari.

Concludendo con un esempio concreto, essendo magari di utilità, per quanti RPD/DPO si trovano ad operare in questo drammatico momento, soprattutto di contesti sanitari dovendo gestire la situazione (purtroppo non remota, quantunque la si scongiuri il più possibile) di un malato il quale si aggravi, perda conoscenza e deceda, dopo lo si scopra senza eredi, potendo risalire al solo rapporto di lavoro, unico “aggancio” per venire a conoscenza, per il tramite del medico competente dell’Azienda privata presso la quale era in forza, dell’anamnesi, potendolo sì fare in quanto rientrante nella specifica ipotesi di cui all’art. 9 par. 2, lett. c) “il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale” del Regolamento (UE) 679/2019.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3